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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 7
Controllo delle malattie congenite ed ereditarie
1. La Regione, nel quadro del piano sanitario regionale, promuove il potenziamento qualitativo e quantitativo ed il coordinamento delle attività e dei servizi finalizzati alla prevenzione e al controllo delle malattie congenite ed ereditarie, attraverso interventi di educazione sanitaria, di consulenza genetica e di diagnostica in fase preconcezionale, prenatale e postnatale.
2. Al fine di garantire interventi clinici e assistenziali di particolare complessità, la Regione favorisce lo sviluppo di studi e ricerche, anche in collaborazione con l'Università ed individua le funzioni multizonali a bacino di utenza provinciale e regionale.

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