LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27
NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989
Art. 7
Controllo delle malattie congenite ed ereditarie
1. La Regione, nel quadro del piano sanitario regionale, promuove il potenziamento qualitativo e quantitativo ed il coordinamento delle attività e dei servizi finalizzati alla prevenzione e al controllo delle malattie congenite ed ereditarie, attraverso interventi di educazione sanitaria, di consulenza genetica e di diagnostica in fase preconcezionale, prenatale e postnatale.
2. Al fine di garantire interventi clinici e assistenziali di particolare complessità, la Regione favorisce lo sviluppo di studi e ricerche, anche in collaborazione con l'Università ed individua le funzioni multizonali a bacino di utenza provinciale e regionale.