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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989

Art. 9
Tutela psico - affettiva della nascita
1. Al fine di promuovere un maggior benessere psico - fisico della madre e del bambino, le funzioni ospedaliere nell'ambito delle strutture pubbliche e private convenzionate debbono essere svolte secondo modalità cliniche ed organizzative che favoriscano il processo naturale della nascita, la nascita non traumatica e la partecipazione attiva della donna sia in corso di travaglio che durante e dopo il parto.
2. In particolare dette funzioni devono essere esercitate in modo da garantire:
a) il diritto della donna alla riservatezza e all'intimità e la possibilità di essere accompagnata in ogni fase del parto dal padre del nascituro o da altra persona da lei scelta;
b) una organizzazione dei reparti che preveda stanze di degenza riservate alle puerpere;
c) la possibilità di permanenza del neonato accanto alla madre, per tutta la durata della degenza, senza che su di essa gravino compiti assistenziali;
d) la flessibilità di orario per l'accesso alla stanza della puerpera da parte del padre del neonato o di altra persona da lei indicata;
e) la possibilità di accesso al nido da parte di entrambi i genitori, fermi restando i limiti previsti dalla legislazione sanitaria relativamente a particolari stati di morbilità;
f) la possibilità di permanenza di uno dei genitori ai reparti di terapia intensiva neonatale, alle condizioni e alle modalità di cui all'art. 6 della LR 1 aprile 1980, n. 24;
g) il sostegno dell'allattamento precoce al seno nel rispetto delle opzioni della donna;
h) il coinvolgimento del padre nell'esperienza della nascita e negli impegni di accudimento del neonato.
3. Le Unità sanitarie locali provvedono ai necessari adeguamenti strutturali ed organizzativi dei presidi ospedalieri, abilitati all'assistenza ostetrico - ginecologica secondo le indicazioni del Piano sanitario regionale, allestendo, in particolare, spazi unici e singolarmente fruibili, per il travaglio ed il parto, nonchè stanze di degenza per il puerperio che consentano adeguate condizioni di confort e che siano predisposte anche per l'accudimento del neonato. A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei relativi fondi nell'ambito dei piani poliennali regionali di investimento sulle strutture sanitarie.
4. La Regione promuove la realizzazione da parte delle Unità sanitarie locali di progetti sperimentali finalizzati all'assistenza di parti fisiologici. Tali progetti devono prevedere:
a) l'organizzazione di spazi ospedalieri funzionalmente autonomi;
b) l'adozione di modalità clinico - assistenziali che favoriscano il processo naturale della nascita;
c) la possibilità della donna di autorganizzarsi il proprio parto;
d) una attività di aggiornamento comune per gli operatori. A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei relativi fondi secondo le modalità stabilite con la legge di approvazione del Piano sanitario regionale.
5. La Giunta regionale definisce con apposito atto di indirizzo, i criteri, le modalità tecniche ed organizzative per la sperimentazione da parte delle Unità sanitarie locali dell'assistenza domiciliare al parto per gravidanze non a rischio, se richiesta dalla donna, prevedendo che sia assicurato, in particolare, il collegamento con le strutture ospedaliere.

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