LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27
NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
Art. 10 (2)
(abrogato da art. 38 L.R. 10 gennaio 2000 n. 1)
Interventi socio-educativi per la prima infanzia
abrogato
Note del Redattore:
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1
dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di
natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore
della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di
cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni
delle norme regionali abrogate.
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1
dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di
natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore
della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di
cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni
delle norme regionali abrogate.