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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 gennaio 1993 n. 8

L.R. 10 gennaio 2000 n. 1

Art. 11
Centro per le famiglie
1. Al fine di sostenere gli impegni e le responsabilità dei genitori la Regione promuove e incentiva l'istituzione, in via sperimentale, da parte dei Comuni, di centri per le famiglie con bambini aventi lo scopo di fornire informazioni, mobilitare e raccordare risorse pubbliche, private solidaristiche, favorire iniziative sociali di mutuo aiuto.
2. I centri svolgono in particolare:
a) censimento dei bisogni e dei servizi inerenti i compiti di cura dei bambini e di organizzazione della vita quotidiana delle famiglie nonchè promozione e coordinamento delle risorse con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini portatori di handicap;
b) promozione di supporti organizzativi e tecnici ed erogazioni di contributi economici a favore di gruppi e famiglie che realizzano iniziative di mutuo aiuto in ordine all'impegno di cura e di educazione dell'infanzia;
c) informazione in ordine alla legislazione, ai servizi e alle risorse attinenti la condizione femminile, l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, il diritto di famiglia, la maternità, la paternità e l'infanzia;
d) realizzazione di iniziative promozionali, di studio e ricerca sulla condizione dell'infanzia, sulla prevenzione della violenza e dei maltrattamenti contro i minori, sulla condizione femminile e delle famiglie, con particolare riguardo alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura verso i figli.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1

dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di

natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore

della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di

cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni

delle norme regionali abrogate.

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1

dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di

natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore

della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di

cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni

delle norme regionali abrogate.

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