Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 gennaio 1993 n. 8

L.R. 10 gennaio 2000 n. 1

Art. 12
Istituzione dei centri
1. Al fine dell'istituzione dei centri di cui al precedente art. 11 la Giunta regionale emana, entro un anno dalla approvazione della presente legge, apposite direttive che individuano tempi di attuazione, criteri organizzativi e modalità di coordinamento con le attività dei consultori familiari.
2. I Comuni possono deliberare di gestire in forma associata il centro per le famiglie secondo le modalità di cui al Titolo IV della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2. In tal caso l'attività del centro rientra nelle competenze tecnico- funzionali del Servizio sociale dell'Unità sanitaria locale.
3. I Comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della realizzazione delle attività del centro, convenzioni con soggetti non istituzionali di cui agli artt. 14 e 16 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 con le modalità di cui all'art 20 della medesima legge, nonchè con associazioni, fondazioni e istituzioni private, anche a carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) legale rappresentanza nel territorio regionale;
b) assenza di scopo di lucro;
c) fini istituzionali ricompresi nelle materie regolate dalla presente legge;
d) aver svolto da almeno un anno attività di informazione, di consulenza e di supporto ai singoli in ordine alle tematiche di cui alle lett. c) e d) del precedente art. 11.
4. L'accertamento dei requisiti di cui al precedente comma viene fatto con le procedure previste dagli articoli 15 e 17 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 dai soggetti che istituiscono il centro.
5. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dall'art. 41 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1

dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di

natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore

della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di

cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni

delle norme regionali abrogate.

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1

dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di

natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore

della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di

cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni

delle norme regionali abrogate.

Espandi Indice