LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27
NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
Art. 25
Sezione speciale famiglie-procreazione-infanzia dell' Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio per le politiche sociali
1. Al fine di poter disporre di basi informative qualificate in ordine alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e socio-assistenziale, la Regione istituisce presso l'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 48 una apposita sezione famiglie- procreazione-infanzia; istituisce, altresì, un osservatorio per le politiche sociali, prevedendo nell'ambito di questo una analoga sezione famiglie-procreazione-infanzia.
2. Le attività delle sezioni sono finalizzate all' impostazione e alla programmazione degli interventi di competenza regionale attinenti alle finalità e agli obiettivi della presente legge. A tal fine esse promuovono e svolgono ricerche e attività permanenti, coordinate e sistematiche di rilevazione, di analisi e di studio con particolare riguardo agli aspetti e ai problemi sociali, etici, economici, psicologici e sanitari. Svolgono altresì, attività di consulenza informativa per la Regione, gli Enti locali, le Unità sanitarie locali nonchè per soggetti non istituzionali.
Note del Redattore:
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1
dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di
natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore
della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di
cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni
delle norme regionali abrogate.
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1
dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di
natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore
della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di
cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni
delle norme regionali abrogate.