LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27
NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
Art. 26
Conferenza regionale sulle famiglie
1. Al fine di acquisire elementi utili alla elaborazione dei programmi regionali nelle materie disciplinate dalla presente legge, la Giunta regionale indice periodicamente una conferenza regionale sulle famiglie cui partecipano le Province, i Comuni, le Unità sanitarie locali, le Università, i soggetti di cui all'art. 22 e i soggetti indicati al comma 3 del precedente art. 12.
2. La conferenza ha il compito di:
a) discutere la situazione delle famiglie nel territorio regionale;
b) esaminare le politiche attuate e l'attività dei servizi con particolare attenzione ai problemi emergenti;
c) esprimere orientamenti rispetto all'aggiornamento e alla ridefinizione delle politiche regionali e nazionali sulle famiglie.
Note del Redattore:
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1
dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di
natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore
della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di
cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni
delle norme regionali abrogate.
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1
dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di
natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore
della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di
cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni
delle norme regionali abrogate.