LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27
NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
Art. 29
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la L.R. 10 giugno 1976, n. 22 concernente l' istituzione del Servizio per la procreazione libera e responsabile.
2. Sono inoltre abrogate le parole: "...della L.R. 10 giugno 1976, n. 22 e... " di cui all' art. 27 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1; "...alla L.R. 10 giugno 1976, n. 22, e... " di cui all' art. 22, 1°comma, 1° alinea della L.R.. 12 gennaio 1985, n. 2; nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
3. Il " Servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e della età evolutiva e per l'assistenza alla famiglia " di cui all'art. 27 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 assume la denominazione di " Servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva ".
Note del Redattore:
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1
dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di
natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore
della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di
cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni
delle norme regionali abrogate.
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1
dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di
natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore
della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di
cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni
delle norme regionali abrogate.