LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27
NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 4 -
Sessualità e procreazione responsabile
Art. 5 -
Interventi specifici per i giovani
Art. 6 -
Tutela della procreazione
Art. 7 -
Controllo delle malattie congenite ed ereditarie
Art. 8 -
Percorso nascita
Art. 9
Tutela psico-affettiva della nascita
Note del Redattore:
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.