LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27
NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 10 Interventi socio-educativi per la prima infanzia
Art. 11 - Centro per le famiglie
Art. 12 - Istituzione dei centri
Art. 13 -
Interventi per problemi relazionali di coppia e di famiglia
Art. 14 -
Iniziative promozionali rivolte alle donne
Note del Redattore:
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.