LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27
NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 20
Esercizio delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali a collocazione territoriale
Art. 21 -
Attività dei consultori familiari
Art. 22 -
Servizi consultoriali di soggetti non istituzionali
Art. 23 -
Rapporti e convenzioni con i consultori gestiti da soggetti non istituzionali
Art. 24 -
Aggiornamento del personale
Art. 25Sezione speciale famiglie-procreazione-infanzia dell'Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio per le politiche sociali
Art. 26 -
Conferenza regionale sulle famiglie
Art. 27 -
Relazioni periodiche
Art. 28 -
Norme finanziarie
Art. 29 -
Abrogazione di norme
Note del Redattore:
Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.