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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 1
Finalità
1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., dall'art. 1 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, la Regione Emilia-Romagna sostiene il diritto della persona alla scelta libera e responsabile nella sessualità e nella procreazione, quale esercizio di autodeterminazione, e ne riconosce l'altissima rilevanza personale e sociale. Sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura ed educazione dei figli, riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità.
2. Per conseguire tali finalità e anche allo scopo di prevenire l'aborto, la Regione, in attuazione delle Leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194, favorisce e promuove programmi di intervento finalizzati:
a) alla diffusione dell'informazione sui temi della sessualità;
b) alla promozione e al sostegno della regolazione e del controllo della fertilità;
c) al sostegno delle volontà procreative anche mediante azioni volte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro realizzazione;
d) al supporto della persona singola, delle famiglie e delle coppie nell'assolvimento degli impegni genitoriali.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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