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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 24
Aggiornamento del personale
1. Con riferimento alle Leggi regionali 24 luglio 1979, n. 19, 2 novembre 1983, n. 39 e 31 gennaio 1987, n. 5 e agli accordi intercompartimentali e di comparto nazionali e locali sul personale del pubblico impiego, la Regione promuove l'aggiornamento del personale sanitario e sociale delle Unità sanitarie locali e dei Comuni singoli o associati impegnato nella attuazione degli obiettivi della presente legge in particolare di quelli di tipo innovativo.
2. Al riguardo la Regione promuove e incentiva progetti sperimentali di aggiornamento che rispondano alle esigenze formative connesse ai diversi settori di intervento di cui alla presente legge. Al fine di promuovere tali progetti la Regione può anche collaborare con l'Università e avvalersi di Enti o Istituti pubblici e privati, nonché di soggetti non istituzionali specificamente qualificati, operanti in materia di formazione professionale.
3. La Regione può inoltre dare contributi a Enti o Istituti pubblici e privati nonché a soggetti non istituzionali, operanti in materia di formazione professionale, specificamente qualificati, per ricerche, studi e sperimentazioni inerenti lo sviluppo della professionalità degli operatori impegnati nella realizzazione della presente legge.
4. In relazione a quanto previsto al primo e al secondo comma del presente articolo ed ai sensi degli artt. 17 e 21 della L.R. 2 novembre 1983, n. 39, le Unità sanitarie locali ed i Comuni singoli o associati definiscono un programma complessivo di attività di aggiornamento, dirette o convenzionate, che preveda in modo articolato obiettivi, contenuti e metodologie formative, tempi di attuazione e individuazione dei soggetti coinvolti.
5. Le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena esercitano le funzioni di coordinamento delle attività dei Comuni singoli o associati e delle Unità sanitarie locali.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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