Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Art. 29
Abrogazione di norme
1. È abrogata la L.R. 10 giugno 1976, n. 22 concernente l'istituzione del Servizio per la procreazione libera e responsabile.
2.
Sono inoltre abrogate le parole: di cui all'art. 27 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1; di cui all'art. 22, 1° comma, 1° alinea della L.R.. 12 gennaio 1985, n. 2; nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
3. Il "Servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e della età evolutiva e per l'assistenza alla famiglia" di cui all'art. 27 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 assume la denominazione di "Servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva".

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

Espandi Indice