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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 35

NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO

Art. 11
Verifica dello stato di attuazione delle norme
1. Entro 730 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle misure previste dalla legge stessa, formulando sulla base di essa le proposte più opportune.

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