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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 10
Esonero
1. I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il PAE.
2. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.
3. I provvedimenti di esonero - compresi quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della LR 2 maggio 1978, n. 13, che rimangono validi a tutti gli effetti - possono essere motivatamente revocati dalla Provincia.

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