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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 11
Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva
1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.
2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.
3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.
4. L'autorizzazione determina:
a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
d) la data di scadenza;
e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell' esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.
5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.

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