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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 16
Decadenza
1. Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 del titolare dell'autorizzazione;
b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relatova convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.
2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorse inutilmente il termine assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.
3. Le autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 33 decadono altresì nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
4. Qualora l'esercenti non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22.

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