Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 19
Concessione
1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.
2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato RD n. 1443 del 1927.
3. L'eventuale trasferimento del bene oggetto dell'attività estrattiva avviene in favore del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 15 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
4. La Giunta regionale delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato RD n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
5. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree.
6. Il provvedimento di concessione determina le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ai sensi del citato RD n. 1443 del 1927, intendondosi comunque sostituiti agli organi statali i competenti organi della Regione.
7. Il rilascio della concessione regionale è comunicato al Comune territorialmente interessato. La concessione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'art. 11 nonchè la relative convenzione di cui all'art. 12.

Espandi Indice