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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 2
Estrazione dal demanio fluviale, lacuale e marittimo
1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su cui ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle azue ed alla rinaturalizzazione dei corsi d' acqua.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici. Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
4. Le estrazioni di cui al comma 2 sono subordinate al rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori o concessori da parte dei competenti enti pubblici.
5. A fini di coordinamento con gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattive, i programmi di intervento previsto dal comma 3 e le concessioni di cui al comma 4 sono tempestivamente comunicati alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.

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