LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991
Art. 20
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonchè di quelle contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 11 e nella convenzione di cui all'art. 12, sono svolte dal Comune.