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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 22
Sanzioni
1. Chiunque svolga le attività previste dal comma 1 dell'art. 3 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a Lire 5.000.000.
2. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:
a) nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 11, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a Lire 3.000.000;
b) negli altri casi, una sanzione amministrativa non inferiore a Lire 3.000.000 e non superiore a Lire 20.000.000, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.
3. Il valore commerciale di cui ai commi 1 e 2 è determinato in base ai listini della locale Camera di commercio, vigenti all'atto dell'accertamento della infrazione.
4. Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controllo o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a Lire 1.000.000 e non superiore a Lire 3.000.000.
5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede d' ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla LR 28 aprile 1984, n. 21.

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