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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 29
Competenze del Circondario di Rimini e delle Assemblee di Imola e Cesena
1. Fino all'istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, il Circondario i Rimini per il proprio ambito territoriale:
a) adotta il PIAE ai sensi dell'art. 6;
b) provvede in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE, ai sensi dell'art. 10;
c) istituisce e regolamenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;
d) collabora all'aggiornamento del catasto di cui all'art. 28;
e) esprime il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.
2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento delle forme associative fra Enti locali, prevista dal comma 1 dell'art. 61 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena per il rispettivo ambito territoriale:
a) adottano il PIAE ai sensi dell'art. 6;
b) provvedono in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE ai sensi dell'art. 10;
c) istituiscono e regolamentano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;
d) esprimono il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.

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