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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 31
Efficacia dei PAE approvati
1. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data successiva al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati e sono pertanto efficaci a tutti gli effetti.
2. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data anteriore al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati fatta eccesione per le previsioni degli stessi PAE ricadenti nei seguenti sistemi, sone ed elementi individuati dai medesimi strumenti di pianificazione regionale:
a) zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
b) sone di salvagurdia della morfologia costiera;
c) zone di tutela della costa e dell'arenile;
d) complessi archeologici e aree di concentrazione di materiali archeologici;
e) zone di tutela naturalistica;
f) terreni siti a quote superiori a 1.200 metri;
g) sistema forestale e boschivo, solo nei casi in cui il bosco presenti le seguenti caratteristiche:
g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della LR 4 settembre 1981, n. 30,
g.2) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/ o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico.
g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto,
g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto,
g.5) boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante dispecie vegetali autoctone protette,
g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco.
3. Per i PAE di cui al comma 2, nei sistemi, zone ed elementi ivi elencati, l'esercizio delle attività estrattive deve cessare alla scadenza dei termini previsti dalla relativa autorizzazione e convenzione. Tale termine può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a tre anni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 nonchè in funzione di una migliore definizione degli obblighi convenzionali di sistemazione dell'area.
4. Le previsioni dei PAE e loro varianti, approvati in data anteriore al 29 dicembre 1986, riguardanti zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d' acqua di cui agli strumenti regionali di pianificazione territoriale, sono sottoposte a verifica di merito da parte della Giunta regionale al fine di dichiarane la fattibilità rispetto ai fattori ambientali.
5. La verifica è effettuata su richiesta, corredata dai necessari elementi tecnici di valutazione e di proposta, avanzata dal Comune entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale effettua la verifica nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso detto termine senza che la Giunta regionale abbia riscontrato negativamente la richiesta comunale, la verifica si intende effettuata positivamente.
7. Il termine di cui al comma 6 rimane sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta o l'assessore delegato chieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio al Comune. In tal caso il termine riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.
8. L'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive nelle zone di cui al comma 4 è rilasciata ai sensi dell'art. 11 e subordinatamente all'esito favorevole della verifica effettuata dalla Giunta regionale.

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