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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Art. 33
Autorizzazione provvisoria
1. Per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie all'esercizio delle attività estrattive sulla base delle previsioni contenute nei PAE adottati. Tale facoltà in ogni vaso non è applicabile alle previsioni del PAE che ricadono in zone vincolate dalla vigente legislazione e dagli strumenti di pianificazione regionali, infraregionali e comunali.
2. Per tali autorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. Le autorizzazioni decadono automaticamente qualora non siano approvate le previsioni del PAE ad esse relative.

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