LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991
Art. 33
Autorizzazione provvisoria
1. Per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie all'esercizio delle attività estrattive sulla base delle previsioni contenute nei PAE adottati. Tale facoltà in ogni vaso non è applicabile alle previsioni del PAE che ricadono in zone vincolate dalla vigente legislazione e dagli strumenti di pianificazione regionali, infraregionali e comunali.
2. Per tali autorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. Le autorizzazioni decadono automaticamente qualora non siano approvate le previsioni del PAE ad esse relative.