LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991
Art. 7
Piano comunale delle attività estrattive( PAE)
1. Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.
2. Il PAE, è corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:
a) le aree - ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonchè la localizzazione degli impianti connessi;
b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8;
c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
d) le modalità di coltivazione delle cave e d sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;
e) le modalità di gestione;
f) le azioni per ridurre al minimo gli impianti ambientali prevedibili.
3. Il PAE è adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori generale; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.