LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione con la presente legge disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale al fine di rispettare le compatibilità ambientali e paesaggistiche, definite in particolare dai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e dal Piano territoriale regionale. Promuove altresì la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore, il corretto utilizzo dei materiali e l'impiego delle materie prime secondarie alternative.
2. Nel perseguire le predette finalità la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli Enti locali territoriali, secondo i modi e le forme stabilite dalla presente legge.
Art. 2
Estrazione dal demanio fluviale, lacuale e marittimo
1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su cui ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle azue ed alla rinaturalizzazione dei corsi d' acqua.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dai piani di bacino e dai relativi programmi di intervento ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici. Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .
4. Le estrazioni di cui al comma 2 sono subordinate al rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori o concessori da parte dei competenti enti pubblici.
5. A fini di coordinamento con gli strumenti di pianificazione in materia di attività estrattive, i programmi di intervento previsto dal comma 3 e le concessioni di cui al comma 4 sono tempestivamente comunicati alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 2 la presente legge disciplina le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale, marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.
2. Il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per l'estrazione dei materiali di cui al secondo comma dell'art. 2 del citato RD n. 1443 del 1927, di competenza statale, è in via preventiva comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'intesa prevista dall'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .