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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991

Titolo IV
Vigilanza e Sanzioni
Art. 20
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonchè di quelle contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 11 e nella convenzione di cui all'art. 12, sono svolte dal Comune.
Art. 21
Vigilanza in materia di polizia mineraria
1. Le funzioni di viglanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, sono esercitate dalla Regione tramite i propri Servizi per la Difesa del suolo, Risorse idriche e dorestali.
2. Nell'ambuito di tali funzioni spettano alla Giunta regionale, che può delegare allo scopo di un suo componente, i compiti già attribuiti al Ministro e al Prefetto dal citato DPR n. 128 del 1959 Sito esterno.
3. Ai Responsabili dei Servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle funzioni in esso indicate, sono attribuite le funzioni che il citato DPR n. 128 del 1959 Sito esterno assegna all'ingegnere capo del del Distretto minerario.
4. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al DPR 27 aprile 1955, n. 547 Sito esterno, ai DPR 19 marzo 1956, n. 302 Sito esterno e n. 303, nonchè al DPR 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno, sono esercitate dai servizi e presidi delle Unità sanitarie locali così come disciplinati dalla LR 22 ottobre 1979, n. 33 e dalla LR 7 settembre 1981, n. 33.
5. Il personale della Regione in possesso del titolo di perito o ingegnere minerario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, può chiedere di essere comandato o trasferito alle Unità sanitarie locali, ai sensi dei commi 19 e 20 dell'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.
Art. 22
Sanzioni
1. Chiunque svolga le attività previste dal comma 1 dell'art. 3 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a Lire 5.000.000.
2. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:
a) nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 11, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a Lire 3.000.000;
b) negli altri casi, una sanzione amministrativa non inferiore a Lire 3.000.000 e non superiore a Lire 20.000.000, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.
3. Il valore commerciale di cui ai commi 1 e 2 è determinato in base ai listini della locale Camera di commercio, vigenti all'atto dell'accertamento della infrazione.
4. Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controllo o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a Lire 1.000.000 e non superiore a Lire 3.000.000.
5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede d' ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla LR 28 aprile 1984, n. 21.

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