LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991
Titolo V
Organi Consultivi
Art. 23
Commissione tecnica regionale per le attività estrattive
1. E' istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge, nonchè per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta regionale.
2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è così composta:
a) dall'assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;
b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario - forestali, economico - giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico - territoriale, designati dal Consiglio regionale tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;
c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta regionale fra i collaboratori regionali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie.
3. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Spettano ai componenti della Commissione le indennità ed i rimborsi stabiliti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni.
Art. 24
Consulta regionale per le attività estrattive
1. E' istituita la Consulta regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali nel settore di enti, categorie ed associazioni interessate.
2. La Consulta regionale per le attività estrattive si esprime sulle problematiche del settore relative agli studi, ricerche e sperimentazioni di cui all'art. 27, agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26, ai PIAE di cui all'art. 6, nonchè su ogni altra questione sottopostagli dalla Giunta regionale.
3. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni regionali dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane e delle associazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, sindacali, imprenditoriali e ambientalistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 .
4. La Consulta dura in carica cinque anni ed è nominata con delibera della Giunta regionale.
Art. 25
Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive
1. Ogni Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione infraregiomale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge nonchè per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta provinciale.
La Commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:
a) dall'assessore provinciale competente per materia con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;
b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario - forestali, economico - giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico - territoriale, designati dal Consiglio provinciale fra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;
c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta provinciale fra i collaboratori provinciali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie;
d) dal Responsabile del Servizio provinciale e circondariale Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali di cui al n. 29 del comma 2 dell'art. 24 della LR 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni.
2. Il Presidente della Commissione predispone l'audizione di rappresentanti delle Amministrazioni e delle Associazioni che abbiano interesse agli argomenti trattati nonchè, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 11, del richiedente l'autorizzazione il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da esperti di fiducia.
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 23.