LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991
Titolo VI
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 26
Coordinamento regionale
1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale e in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta e del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze.
2. Gli atti di indirizzo e coordinamento riguardano in particolare:
a) gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II;
b) i provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo III;
c) la vigilanza e le sanzioni di cui al Titolo IV;
d) gli organi consultivi di cui al Titolo V.
Art. 27
Studi, ricerche e sperimentazione
1. La Regione promuove studi, ricerche e sperimentazioni tese a:
a) acquisire ed aggiornare le conoscenze relative ai processi di domanda ed offerta, alle strutture produttive e di mercato, all'innovazione tecnologica ed alla qualificazione produttiva;
b) individuare tra le materie prime secondarie quelle utilizzabili in alternative ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3, con particolare rigerimento ai materiali provenienti da demolizioni;
c) attivare gli strumenti tecnici, normativi e finanziari utili a favorire l'impiego ed il correttouso, dal punto di cista tecnologico e sanitario, delle materie di cui alla lettera
b) , con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai capitoli d' appalto delle opere pubbliche di interesse locale e regionale;
d) favorire lo sviluppo di processi di riqualificazione produttiva del settore.
2. La Regione svolge tali compiti tramite le proprie strutture, anche avvalendosi di rapporti convenzionali con enti di ricerca, società ed istituti specializzati.
Art. 28
Catasto delle attività estrattive
1. La Regione istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto delle attività estrattive per la rilevazione e la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione dei piani regionali e infraregionali e per l'esercizio delle attività di controllo connesse.
2. Il catasto è aggiornato, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali, con particolare riferimento ai dati concernenti:
a) le attività estrattive;
b) gli impianti di trasformazione;
c) l'elenco delle imprese estrattive;
d) le attività di controllo.
3. All'istituzione delle suddette basi informative si provvede con le procedure dettate dalla LR 26 luglio 1988, n. 30.