LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 22 luglio 1991
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
Competenze del Circondario di Rimini e delle Assemblee di Imola e Cesena
1. Fino all'istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , il Circondario i Rimini per il proprio ambito territoriale:
a) adotta il PIAE ai sensi dell'art. 6;
b) provvede in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE, ai sensi dell'art. 10;
c) istituisce e regolamenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;
d) collabora all'aggiornamento del catasto di cui all'art. 28;
e) esprime il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.
2. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento delle forme associative fra Enti locali, prevista dal comma 1 dell'art. 61 della Legge n. 142 del 1990 , le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena per il rispettivo ambito territoriale:
a) adottano il PIAE ai sensi dell'art. 6;
b) provvedono in merito all'esonero dall'obbligo di adottare il PAE ai sensi dell'art. 10;
c) istituiscono e regolamentano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive;
d) esprimono il proprio parere nei casi previsti dall'art. 30.
Art. 30
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione dei PIAE, i Comuni possono adottare i PAE sulla base delle previsioni dei PIAE già adottati.
2. In assenza di PIAE su motivata richiesta, corredata da una relazione tecnica - programmatica, avanzato dal Comune, la Giunta regionale può autorizzare la formazione ed adozione del PAE.
3. I PAE di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, in conformità alle dispisizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale, dalla Giunta regionale, sentita la Provincia competente per territorio.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli atti del procedimento di formazione dei PAE adottati ai sensi della LR 2 maggio 1978, n. 13. Tali atti producono pienamente gli effetti loro propri. Agli ulteriori atti del procedimento di approvazione dei PAE si applicano le disposizioni della presente legge.
5. Fino alla costituzione della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art. 23 della presente legge, continua a svolgere le sue funzioni la Commissione di cui all'art. 17 della LR n. 13 del 1978.
6. Fino all'insediamento delle Commissioni tecniche infraregionali di cui all'art. 25 della presente legge, le funzioni ad esse attribuite sono svolte dall'Organo consultivo regionale per le attività estrattive.
7. La Giunta regionale ai fini dell'approvazione dei PAE si avvale del parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
Art. 31
Efficacia dei PAE approvati
1. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data successiva al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati e sono pertanto efficaci a tutti gli effetti.
2. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data anteriore al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati fatta eccesione per le previsioni degli stessi PAE ricadenti nei seguenti sistemi, sone ed elementi individuati dai medesimi strumenti di pianificazione regionale:
a) zone di riqualificazione della costa e dell'arenile;
b) sone di salvagurdia della morfologia costiera;
c) zone di tutela della costa e dell'arenile;
d) complessi archeologici e aree di concentrazione di materiali archeologici;
e) zone di tutela naturalistica;
f) terreni siti a quote superiori a 1.200 metri;
g) sistema forestale e boschivo, solo nei casi in cui il bosco presenti le seguenti caratteristiche:
g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della LR 4 settembre 1981, n. 30,
g.2) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/ o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico.
g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto,
g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto,
g.5) boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante dispecie vegetali autoctone protette,
g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco.
3. Per i PAE di cui al comma 2, nei sistemi, zone ed elementi ivi elencati, l'esercizio delle attività estrattive deve cessare alla scadenza dei termini previsti dalla relativa autorizzazione e convenzione. Tale termine può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a tre anni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 nonchè in funzione di una migliore definizione degli obblighi convenzionali di sistemazione dell'area.
4. Le previsioni dei PAE e loro varianti, approvati in data anteriore al 29 dicembre 1986, riguardanti zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d' acqua di cui agli strumenti regionali di pianificazione territoriale, sono sottoposte a verifica di merito da parte della Giunta regionale al fine di dichiarane la fattibilità rispetto ai fattori ambientali.
5. La verifica è effettuata su richiesta, corredata dai necessari elementi tecnici di valutazione e di proposta, avanzata dal Comune entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale effettua la verifica nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso detto termine senza che la Giunta regionale abbia riscontrato negativamente la richiesta comunale, la verifica si intende effettuata positivamente.
7. Il termine di cui al comma 6 rimane sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta o l'assessore delegato chieda chiarimenti od elementi integrativi di giudizio al Comune. In tal caso il termine riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.
8. L'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive nelle zone di cui al comma 4 è rilasciata ai sensi dell'art. 11 e subordinatamente all'esito favorevole della verifica effettuata dalla Giunta regionale.
Art. 32
Approvazione di PAE adottati
1. I PAE adottati dai Comuni in data successiva al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, in conformità alle disposizioni degli
2. I PAE adottati dai Comuni in data antecedente al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, previa istruttoria tecnica di merito che tenga conto degli eventuali elementi integrativi e proposte che i Comuni hanno facoltà di presentare nel corso dell'istruttoria stessa. Non sono comunque approvabili le previsioni ricadenti nei sistemi, zone ed elementi elencati al comma 2 dell'art. 31, fermo restando quanto disposto al comma 3 dello stesso articolo.
3. I PAE di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
Autorizzazione provvisoria
1. Per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie all'esercizio delle attività estrattive sulla base delle previsioni contenute nei PAE adottati. Tale facoltà in ogni vaso non è applicabile alle previsioni del PAE che ricadono in zone vincolate dalla vigente legislazione e dagli strumenti di pianificazione regionali, infraregionali e comunali.
2. Per tali autorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. Le autorizzazioni decadono automaticamente qualora non siano approvate le previsioni del PAE ad esse relative.
Art. 34
Piano territoriale paesistico regionale
1. I richiami operati dalla presente legge al Piano territoriale regionale si intendono riferiti anche al Piano territoriale paesistico regionale ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15 della LR 5 settembre 1988, n. 36.
Art. 35
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati:
- l'art. 9 della LR 26 gennaio 1976, n. 8;
- l'art. 5 della LR 26 gennaio 1977, n. 4;
- la LR 2 maggio 1978, n. 13;
- la lettera c) del comma 2 dell'art. 41 della LR 27 febbraio 1984, n. 6;
- i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 42 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.