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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 3
Ambito di applicazione
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 2 la presente legge disciplina le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale, marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell' art. 2 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.
2. Il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni per l'estrazione dei materiali di cui al secondo comma dell'art. 2 del citato RD n. 1443 del 1927, di competenza statale, è in via preventiva comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'intesa prevista dall'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

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