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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 9
Adeguamento del PAE
1. I Comuni dotati di PAE vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del PIAE entro due anni dall'entrata in vigore del PIAE stesso.
2. I Comuni sprovvisti del PAE e che non abbiano ottenuto l' esonero dall'obbligo di predisporlo, ai sensi dell'art. 10, adottano il PAE entro dodici mesi dall'entrata in vigore del PIAE.
3. In caso di mancato rispetto da parte dei Comuni dei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Provincia assegna un termine non superiore a 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PAE è elaborato ed adottato dalla Provincia ai sensi dell' art. 7 ed è approvato con le procedure previste dal comma 3 dello stesso articolo.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

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