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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 10
Esonero
1. I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il PAE.
2. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.
3. I provvedimenti di esonero-compresi quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della LR 2 maggio 1978, n. 13, che rimangono validi a tutti gli effetti-possono essere motivatamente revocati dalla Provincia.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

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