LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è corredata da:
a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;
b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l' indicazione del legale rappresentante;
c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell' area interessata dall'attività estrattiva;
d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
e) piano di coltivazione della cava;
f) progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione;
g) proposte di convenzione;
h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;
i) programma economico-finanziario;
l) documentazione fotografica;
m) designazione del direttore dei lavori ai sensi del DPR 9 aprile 1959, n. 128
;

n) ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale.
2. I documenti indicati alle lettere d), e), f) del comma 1 devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze professionali richieste.
Note del Redattore:
L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini "