LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.
2. La Commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.
3. In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
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Note del Redattore:
L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini "