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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 16
Decadenza
1. Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell' art. 11 del titolare dell'autorizzazione;
b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.
2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell' autorizzazione.
3. Le autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 33 decadono altresì nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
4. Qualora l'esercenti non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell' autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

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