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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 18
Revoca e sospensione
1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il Sindaco dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell' attività estrattiva.
4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 1, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. Si applicano el disposizioni di cui al comma 2.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

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