Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 24
Consulta regionale per le attività estrattive
1. E' istituita la Consulta regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali nel settore di enti, categorie ed associazioni interessate.
2. La Consulta regionale per le attività estrattive si esprime sulle problematiche del settore relative agli studi, ricerche e sperimentazioni di cui all'art. 27, agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26, ai PIAE di cui all'art. 6, nonchè su ogni altra questione sottopostagli dalla Giunta regionale.
3. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni regionali dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane e delle associazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, sindacali, imprenditoriali e ambientalistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno.
4. La Consulta dura in carica cinque anni ed è nominata con delibera della Giunta regionale.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

Espandi Indice