LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 24
Consulta regionale per le attività estrattive
1. E' istituita la Consulta regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali nel settore di enti, categorie ed associazioni interessate.
2. La Consulta regionale per le attività estrattive si esprime sulle problematiche del settore relative agli studi, ricerche e sperimentazioni di cui all'art. 27, agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 26, ai PIAE di cui all'art. 6, nonchè su ogni altra questione sottopostagli dalla Giunta regionale.
3. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni regionali dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane e delle associazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, sindacali, imprenditoriali e ambientalistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 .
4. La Consulta dura in carica cinque anni ed è nominata con delibera della Giunta regionale.
Note del Redattore:
L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini "