LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 27
Studi, ricerche e sperimentazione
1. La Regione promuove studi, ricerche e sperimentazioni tese a:
a) acquisire ed aggiornare le conoscenze relative ai processi di domanda ed offerta, alle strutture produttive e di mercato, all'innovazione tecnologica ed alla qualificazione produttiva;
b) individuare tra le materie prime secondarie quelle utilizzabili in alternativa ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3, con particolare riferimento ai materiali provenienti da demolizioni;
c) attivare gli strumenti tecnici, normativi e finanziari utili a favorire l'impiego ed il corretto uso, dal punto di vista tecnologico e sanitario, delle materie di cui alla lettera b), con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai capitolati d'appalto delle opere pubbliche di interesse locale e regionale;
d) favorire lo sviluppo di processi di riqualificazione produttiva del settore.
2. La Regione svolge tali compiti tramite le proprie strutture, anche avvalendosi di rapporti convenzionali con enti di ricerca, società ed istituti specializzati.
Note del Redattore:
L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini "