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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 30
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione dei PIAE, i Comuni possono adottare i PAE sulla base delle previsioni dei PIAE già adottati.
2. In assenza di PIAE su motivata richiesta, corredata da una relazione tecnico-programmatica, avanzato dal Comune, la Giunta regionale può autorizzare la formazione ed adozione del PAE.
3. I PAE di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale, dalla Giunta regionale, sentita la Provincia competente per territorio.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli atti del procedimento di formazione dei PAE adottati ai sensi della LR 2 maggio 1978, n. 13. Tali atti producono pienamente gli effetti loro propri. Agli ulteriori atti del procedimento di approvazione dei PAE si applicano le disposizioni della presente legge.
5. Fino alla costituzione della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art. 23 della presente legge, continua a svolgere le sue funzioni la Commissione di cui all'art. 17 della LR n. 13 del 1978.
6. Fino all'insediamento delle Commissioni tecniche infraregionali di cui all'art. 25 della presente legge, le funzioni ad esse attribuite sono svolte dall'Organo consultivo regionale per le attività estrattive.
7. La Giunta regionale ai fini dell'approvazione dei PAE si avvale del parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

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