LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 32
(abrogato comma 3 da art. 4 L.R. 20 dicembre 1993 n. 45)
Approvazione di PAE adottati
1. I PAE adottati dai Comuni in data successiva al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale.
2. I PAE adottati dai Comuni in data antecedente al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, previa istruttoria tecnica di merito che tenga conto degli eventuali elementi integrativi e proposte che i Comuni hanno facoltà di presentare nel corso dell'istruttoria stessa. Non sono comunque approvabili le previsioni ricadenti nei sistemi, zone ed elementi elencati al comma 2 dell'art. 31, fermo restando quanto disposto al comma 3 dello stesso articolo.
3. abrogato
Note del Redattore:
L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini "