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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 33

(già modificato comma 1 da art. 5 L.R. 20 dicembre 1993 n. 45,

poi modificato comma 1 da art. 27 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)

Autorizzazione provvisoria
1. Per un periodo non superiore a cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE i Comuni possono rilasciare autorizzazioni provvisorie all'esercizio delle attività estrattive sulla base delle previsioni contenute nei PAE adottati. Tale facoltà in ogni vaso non è applicabile alle previsioni del PAE che ricadono in zone vincolate dalla vigente legislazione e dagli strumenti di pianificazione regionali, infraregionali e comunali.
2. Per tali autorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. Le autorizzazioni decadono automaticamente qualora non siano approvate le previsioni del PAE ad esse relative.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

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