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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 34
Piano territoriale paesistico regionale
1. I richiami operati dalla presente legge al Piano territoriale regionale si intendono riferiti anche al Piano territoriale paesistico regionale ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15 della LR 5 settembre 1988, n. 36.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

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