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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Titolo III
Provvedimenti autorizzativi
Art. 11
Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva
1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.
2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.
3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.
4. L'autorizzazione determina:
a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
d) la data di scadenza;
e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell' esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.
5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.
Art. 12

(già sostituito comma 3 da art. 2 L.R. 23 novembre 1992 n. 42,

poi sostituito comma 3 da art. 3 L.R. 20 dicembre 1993 n. 45;

infine modificato comma 3 da art. 146 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Convenzione
1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l' obbligo di provvedere:
a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l' adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.
2. Con la medesima convenzione il titolare dell' autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un' unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma comisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1.
3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione.Tali somme sono utilizzate, sulla base di un programma, perinterventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attività estrattive.
4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.
5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.
6. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.
Art. 13
Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è corredata da:
a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;
b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l' indicazione del legale rappresentante;
c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell' area interessata dall'attività estrattiva;
d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
e) piano di coltivazione della cava;
f) progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione;
g) proposte di convenzione;
h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;
i) programma economico-finanziario;
l) documentazione fotografica;
m) designazione del direttore dei lavori ai sensi del DPR 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno;
n) ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale.
2. I documenti indicati alle lettere d), e), f) del comma 1 devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze professionali richieste.
Art. 14
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.
2. La Commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.
3. In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
Art. 15
Durata dell'autorizzazione
1. La durata dell'autorizzazione e della relative convenzione non può essere superiore a cinque anni nè, di norma, inferiore a tre anni.
2. E' ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del Sindaco, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate.
3. La proroga della autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.
Art. 16
Decadenza
1. Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell' art. 11 del titolare dell'autorizzazione;
b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.
2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell' autorizzazione.
3. Le autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 33 decadono altresì nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
4. Qualora l'esercenti non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell' autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22.
Art. 17
Diffida
1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive:
a) la sospensione cautelativa delle attività estrattive nonchè le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16;
b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16.
2. Con separato provvedimento il Sindaco commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22.
Art. 18
Revoca e sospensione
1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il Sindaco dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell' attività estrattiva.
4. In caso di temporaneità delle condizioni indicate al comma 1, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza. Si applicano el disposizioni di cui al comma 2.
Art. 19
Concessione
1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.
2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato RD n. 1443 del 1927.
3. L'eventuale trasferimento del bene oggetto dell'attività estrattiva avviene in favore del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 15 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
4. La Giunta regionale delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato RD n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
5. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree.
6. Il provvedimento di concessione determina le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ai sensi del citato RD n. 1443 del 1927, intendendosi comunque sostituiti agli organi statali i competenti organi della Regione.
7. Il rilascio della concessione regionale è comunicato al Comune territorialmente interessato. La concessione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'art. 11 nonchè la relativa convenzione di cui all' art. 12.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

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