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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 6

(già modificato comma 10 da art. 1 L.R. 23 novembre 1992 n. 42,

poi modificato comma 10 da art. 1 L.R. 20 dicembre 1993 n. 45)

Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE)
1. Il PIAE costituisce parte del piano infraregionale previsto dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.
2. Il PIAE è elaborato dalla Provincia territorialmente competente, sentiti i Comuni e le Comunità montane. Esso attua le prescrizioni e le previsioni del PTR e dei piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno.
3. Il PIAE è di norma formato nell'ambito del piano infraregionale di cui alla L.R. n. 36 del 1988, ovvero è elaborato come piano di settore ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della stessa legge. Esso è comunque adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. n. 36 del 1988, sentito il parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
4. Con i medesimi tempi e procedure di cui al comma 3 fino all'adozione del piano infraregionale di cui alla L.R. n. 36 del 1988, il PIAE può essere adottato ed approvato come piano stralcio dello stesso piano infraregionale.
5. Il PIAE contiene:
a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;
b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a) e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.
6. Il PIAE tiene conto, ai fini della quantificazione, dei materiali litoidi di cui all'art. 2 nonché delle materie prime secondarie alternative ai materiali di cui al comma 1 dell'art. 3.
7. Il PIAE è corredato da uno studio di bilancio ambientale che verifica la compatibilità ambientale dell'attività estrattiva sulla base delle normative vigenti.
8. Lo studio di bilancio ambientale contiene l'individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale, le motivazioni delle scelte previste anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni indotte e delle misure di mitigazione degli effetti negativi. Le procedure di consultazione avvengono in sede di deposito ed osservazione del PIAE.
9. Il PIAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni dieci anni. Alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza.
10. In caso di non avvenuta adozione del PIAE da parte degli organi competenti entro la scadenza di cui al comma 3, il Presidente della Regione assegna un termine non superiore a cinquecentoquaranta giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PIAE è elaborato ed adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle procedure di cui allo stesso comma 3.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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