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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 7

(aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 27 L.R. 30 gennaio 1995 n. 6)

Piano comunale delle attività estrattive (PAE)
1. Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.
2. Il PAE, è corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:
a) le aree-ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8;(4)
c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
d) le modalità di coltivazione delle cave e d sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;
e) le modalità di gestione;
f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.
3. Il PAE è adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori generale; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.
3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25.
3 ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3 bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3 bis non siano stati ancora trasmessi alla Regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3 bis.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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