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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 10
Esonero
1. I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il PAE.
2. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.
3. I provvedimenti di esonero-compresi quelli già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della L.R. 2 maggio 1978, n. 13, che rimangono validi a tutti gli effetti-possono essere motivatamente revocati dalla Provincia.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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