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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 14
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.
2. La Commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.
3. In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno(5)

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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