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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 19
Concessione
1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927.
3. L'eventuale trasferimento del bene oggetto dell'attività estrattiva avviene in favore del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 15 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
4. La Giunta regionale delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
5. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree.
6. Il provvedimento di concessione determina le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ai sensi del citato R.D. n. 1443 del 1927, intendendosi comunque sostituiti agli organi statali i competenti organi della Regione.
7. Il rilascio della concessione regionale è comunicato al Comune territorialmente interessato. La concessione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'art. 11 nonché la relativa convenzione di cui all'art. 12.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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